[A] Sulla (in)validità della clausola contrattuale che esclude l’applicazione degli interessi moratori in caso di ritardo nell’adempimento, con riguardo al periodo antecedente ed a quello susseguente alla riforma dell’art. 7 del d.lgs. 231/2002 intervenuta con il d.lgs. 192/2012. [B] Sulle conseguenze del mancato deposito in secondo grado di un documento regolarmente depositato in primo grado e di cui una parte abbia, in appello, puntualmente allegato il fatto rappresentato dal quel documento. [C] Sulla differenza tra promessa di pagamento e confessione stragiudiziale. [D] Sull’esigibilità degli interessi dovuti a partire dalla domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 1284, co. 4 c.c., con particolare riferimento alla domanda che concerne la corresponsione degli interessi di mora contrattualmente pattuiti. [E] Sull’(in)ammissibilità della domanda di rivalutazione monetaria con riguardo alle pretese di natura restitutoria e sulla (im)possibilità per il Giudice di applicare d’ufficio l’art. 1224, co. 2 c.c..
SENTENZA N. ****
[A] E’ appena il caso di osservare che la S.C. (Ordinanza n. 3736 del 08/02/2023) - dopo aver rilevato che il nuovo art. 7, ha, da un lato, incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi moratori tra le clausole nulle, in caso di loro grave iniquità, dall'altro, ha previsto che la clausola che esclude l'applicazion...